Laureata in economia e commercio all’Università Cattolica di Milano, è giornalista professionista dal 2004. Nei primi anni della sua carriera ha lavorato per tv locali e nazionali sviluppando le tecniche video. Successivamente, ha collaborato con differenti testate online e agenzie di comunicazione specializzandosi nel linguaggio SEO. È esperta in temi economici, legali e immobiliari, con particolare focus sui nuovi modelli produttivi sostenibili. Le sue passioni? Il pianoforte e i puzzle.
Patente a punti nell’edilizia: quali sono gli obblighi dal 1° ottobre 2024
Il D-Day per la nuova patente a crediti nel settore dell’edilizia è il prossimo 1° ottobre 2024: a partire da questa data imprese e professionisti dovranno cominciare ad adeguarsi a nuovi obblighi e disposizioni. Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta. Ma prima occorre ricordare che lo scopo di questa misura è di aumentare la salute e la sicurezza dei lavoratori sui cantieri. Tant’è che si è cominciato a riparlare concretamente di “patente a crediti” dopo la morte, il 16 febbraio scorso a Firenze, di cinque operai, rimasti vittime del crollo di una trave di cemento durante i lavori di costruzione di un supermercato.
Da dove nasce la patente a crediti
In realtà, la certificazione non è una novità assoluta perché il sistema a punti nell’edilizia è stato introdotto per la prima volta quindici anni fa. L’art. 17 del D.lgs. 106/2009, infatti, apportava una modifica all’art. 27 del TUSL, il Testo Unico per la Sicurezza (D.lgs. 81/08), inserendo un “sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi” attraverso “un punteggio iniziale che misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro”. Il fatto è che il decreto attuativo non è mai arrivato. Da febbraio scorso, invece, il dibattito tra le forze politiche e sindacali è stato vigoroso e con l’ultimo decreto PNRR (Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19) è stato nuovamente modificato il citato art. 27 del TUSL e pubblicato immediatamente, a luglio, lo schema del decreto attuativo da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, già valutato dal Consiglio di Stato.
Vediamo, quindi, come è strutturato il “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” e chi avrà l’obbligo di possedere la patente.
Chi dovrà richiedere la patente a crediti
L’obbligo di richiesta della certificazione scatta, come detto, dal 1° ottobre 2024. La certificazione sarà obbligatoria per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile. L’ambito, quindi, è quello degli appalti e subappalti per i soli lavori e per i servizi tecnici (come, ad esempio, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza), dato che la patente a crediti non è obbligatoria nel caso di forniture e prestazioni di natura intellettuale.
Per richiedere la certificazione è necessario possedere specifici requisiti:
- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento degli obblighi formativi previsti dal TUSL;
- possesso del DURC valido (documento unico di regolarità contributiva);
- possesso del DVR valido (documento di valutazione dei rischi)
- possesso, se previsto, della certificazione di regolarità fiscale;
- designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), se previsto dalla normativa.
Per quanto riguarda l’iscrizione alla CCIAA, il DURC e la certificazione di regolarità fiscale basterà un’autocertificazione mentre per gli altri requisiti è necessaria una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Nel caso di dichiarazioni non veritiere, la patente sarà revocata e si potrà richiederne un’altra solo dopo 12 mesi.
Patente a punti: come richiederla e cosa contiene
Sarà l’Ispettorato nazionale del lavoro a rilasciare la certificazione in formato digitale attraverso il suo portale. La domanda può essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa e dal lavoratore autonomo, anche tramite un soggetto delegato.
Gli operatori economici stranieri dell’area UE devono presentare, sempre tramite il portale, un’autocertificazione in cui dichiarano di possedere un documento equivalente rilasciato dalle autorità del proprio Paese di origine. Se non lo si possiede, si dovrà effettuare la richiesta standard. Le aziende e i professionisti provenienti da uno Stato extracomunitario, invece, dovranno presentare un’autocertificazione in cui si dichiara l’avvenuto riconoscimento, secondo la legge italiana, del documento equivalente rilasciato dalle autorità del proprio Paese di origine. Anche in questo caso, in mancanza, si dovrà procedere con la richiesta standard.
Entro i cinque giorni successivi alla richiesta della patente a crediti, poi, devono essere informati dell’avvenuta presentazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST).
Aspetto pratico di non poco conto, che scongiura uno stop temporaneo delle attività, è che nonostante il rilascio sia automatico, è comunque possibile lavorare nei cantieri durante il tempo intercorrente tra la domanda e il rilascio effettivo della patente.
Una volta ottenuta la certificazione, nel portale dell’Ispettorato del lavoro saranno disponibili le seguenti informazioni:
- dati identificativi della persona giuridica o del professionista titolare della patente;
- dati anagrafici di chi ha richiesto la patente;
- data di rilascio e numero della patente;
- punteggio attribuito al momento del rilascio;
- punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- eventuali provvedimenti di sospensione;
- eventuali provvedimenti che comportano la decurtazione dei crediti.
Secondo il decreto attuativo, tali informazioni possono essere visionate dai “soggetti titolari di un interesse qualificato”, “ai fini e nei limiti delle proprie funzioni”. Oltre ai titolari della patente, infatti, possono accedere alle informazioni le pubbliche amministrazioni, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale del TUSL, il responsabile dei lavori e i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori.
Come funzionano i crediti: massimo 100 in 40 anni
Al momento del rilascio della patente, vengono attribuiti 30 punti. A questi si possono aggiungere ulteriori 30 crediti legati alla storicità dell’azienda o dell’attività professionale, più altri 40 nel corso del tempo per attività legate alla formazione o per investimenti in sicurezza.
Cominciando dai 30 crediti aggiuntivi legati alla storicità, questi possono essere attribuiti nel modo seguente:
- 10 punti al massimo al momento del rilascio della patente e assegnati a seconda della data di iscrizione alla CCIAA (0 punti fini a 5 anni di attività; 3 punti da 5 a 10 anni; 5 punti da 11 a 15 anni; 8 punti da 16 a 20 anni; 10 punti oltre 20 anni di attività);
- 20 punti al massimo da assegnare dopo il rilascio della patente: sarà attribuito un credito ogni due anni di attività, a condizione che non commettano violazioni. Nell’ipotesi migliore, quindi, verrebbero attribuiti 20 punti in 40 anni di attività.
Passando agli ulteriori 40 crediti aggiuntivi, 30 di questi sono assegnati per attività, investimenti e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui:
- certificazione di un SGSL (Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro) conforme alla UNI EN ISO 45001;
- asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL);
- adozione del DVR anche nel caso in cui sia possibile adottare una procedura standardizzata;
- investimenti sulla formazione dei lavoratori, oltre a quella obbligatoria, in particolare per i dipendenti stranieri;
- utilizzo di soluzioni più avanzate da un punto di vista tecnologico in materia di sicurezza, selezionati sulla base di protocolli di intesa con le parti sociali più rappresentative;
- almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o dal RLS.
I residui 10 punti sono legati a nove specifici requisiti, tra cui:
- il possesso di Certificazione SOA di I e II classifica;
- l’applicazione di standard contrattuali e organizzativi certificati nell’impiego della manodopera;
- la dimensione dell’organico aziendale;
- la formazione sulla lingua di lavoratori stranieri;
- il possesso di requisiti reputazionali basati su indici qualitativi e quantitativi, oltre che su accertamenti che indicano l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale.
Tali ulteriori crediti sono attribuiti al momento della domanda se già posseduti, oppure in un secondo momento, quando si consegue il requisito.
Sospensione della patente e decurtazione dei punti
Come per la revoca in caso di dichiarazioni non veritiere, anche l’eventuale sospensione non può durare più di dodici mesi. La decisione spetta all’Ispettorato nazionale del lavoro, ma lo schema del decreto attuativo mette dei paletti e prevede che la sospensione sia obbligatoria solo in caso di infortuni mortali avvenuti “almeno per colpa grave”. È facoltativa, invece, nel caso di infortuni da cui derivi l’inabilità permanente o una irreversibile menomazione dei lavoratori, avvenuti sempre “almeno per colpa grave”. In ogni caso, la durata è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni e della violazione.
Quello della sospensione è un punto toccato nel parere n. 01090/2024 del Consiglio di Stato che ha analizzato lo schema del decreto attuativo e ha sottolineato come il testo riduca la discrezionalità dell’INL rispetto a quanto previsto dal TUSL. Nel comma 8 dell’art. 27 del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, infatti, non si parla di “colpa grave”, ma di possibilità per l’ispettorato di “sospendere, in via cautelare, la patente” quando “si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale”.
Però, il Cds, pur evidenziando tale restrizione dei poteri sanzionatori, ha affermato come tale approccio possa comunque essere adottato, “purché non venga del tutto eliso il carattere discrezionale del provvedimento (…). Questo anche alla luce dell’elevato livello di violazione delle norme in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori che a tutt’oggi si registra nel nostro Paese, all’origine di un numero del tutto inaccettabile di vittime del lavoro”.
Sul fronte della decurtazione dei punti, è l’allegato I-bis del TUSL a riportare il numero dei crediti persi in base alle differenti tipologie di violazioni. In genere, sono previste diminuzioni comprese tra uno e cinque punti, tranne per quelle più gravi che sono:
- 20 crediti per decesso del lavoratore dipendente;
- 15 crediti per infortunio che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro;
- 10 crediti per malattia professionale.
Ricordiamo che non si potrà partecipare alle gare di appalto e lavorare in cantiere se si possiedono meno di 15 crediti.
Come recuperare i crediti decurtati
Sarà possibile recuperare soltanto 15 crediti al massimo attraverso una valutazione da parte di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dell’INAIL, e con la partecipazione di rappresentanti delle aziende sanitarie e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale.
Per poter ottenere un parere positivo e recuperare i punti, però, è necessario:
- dimostrare, dopo l’accertamento delle violazioni, di aver assolto agli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza;
- aver effettuato eventuali investimenti in materia di salute e sicurezza.
È, però, sul fronte della sospensione che si dovrà capire se ci saranno modifiche dopo il parere del Consiglio di Stato, che incalza anche sulla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: deve avvenire entro il 30 settembre affinché la patente a punti sia operativa a partire dal fatidico 1° ottobre 2024.
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