Laureata in economia e commercio all’Università Cattolica di Milano, è giornalista professionista dal 2004. Nei primi anni della sua carriera ha lavorato per tv locali e nazionali sviluppando le tecniche video. Successivamente, ha collaborato con differenti testate online e agenzie di comunicazione specializzandosi nel linguaggio SEO. È esperta in temi economici, legali e immobiliari, con particolare focus sui nuovi modelli produttivi sostenibili. Le sue passioni? Il pianoforte e i puzzle.
Economia circolare, End of Waste e PNRR nel riciclo dei materiali per l’edilizia
Tutte le attività e i processi legati all’economia circolare in Europa hanno avuto origine in una data specifica: il 19 novembre 2008. È il giorno in cui il Parlamento e il Consiglio europeo hanno approvato il testo finale della Direttiva 2008/98/CE, meglio nota come Direttiva Quadro sui Rifiuti.
A dirla tutta, c’erano già altre normative precedenti (75/439/CEE, 91/689/CEE e 2006/12/CE), ma erano regole che non affrontavano in maniera integrata la totalità delle tipologie di rifiuti o il loro trattamento di riciclo.
È solo con la Direttiva Quadro sui Rifiuti che si è cominciato a parlare di “End of Waste”, ovvero considerare il rifiuto non più come uno scarto, ma come un nuovo prodotto da immettere nel mercato. È la Direttiva Quadro sui Rifiuti, quindi, che ha gettato le basi dello sviluppo dell’economia circolare come la conosciamo ora, anche in ambito di produzione di cemento e calcestruzzo.
L’evoluzione dell’economia circolare in Italia fino al PNRR
Così come in Europa, anche in Italia erano già presenti normative in materia ambientale. Quella principale era, e lo è ancora, il D.lgs. n. 152/2006 (Codice dell’Ambiente), che è stato in larga parte modificato proprio per allinearsi con la disciplina europea.
Si deve, infatti, al D.lgs. 205/2010 il recepimento nel nostro Paese della Direttiva 2008/98/CE con l’introduzione dell’art. 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto) proprio nel Testo Unico Ambientale (appunto, il D.lgs. n. 152/2006). Di qui in poi, si è sviluppata la discussione sull’End of Waste e la nascita di numerosi decreti ministeriali in materia di riciclo dei materiali.
Tra l’altro, va detto che il processo verso una sempre maggiore economia circolare ha visto nel nostro Paese un’accelerata maggiore rispetto all’Europa. Infatti, a livello europeo sono stati prodotti regolamenti specifici per il riciclo dei metalli (ferro, acciaio e alluminio), del vetro e del rame.
In Italia, invece, si è andati oltre. A partire dal 2013 sono stati approvati differenti decreti ministeriali che riguardano una più ampia tipologia di rifiuti, come ad esempio i combustibili solidi secondari, i conglomerati bituminosi, la gomma vulcanizzata da PFU (pnematici fuori uso) e la carta e cartone.
Sul fronte edilizia è stata prevista una specifica normativa per il riciclo di rifiuti inerti da costruzione e demolizione, il DM n. 127/2024.
Ma che ruolo ha avuto il PNRR in tutto questo processo? Come da cronoprogramma, l’Italia doveva introdurre la Riforma “Strategia nazionale per l’economia circolare” entro il secondo trimestre del 2022. Cosa che è stata fatta.
All’interno della Riforma, c’è un capitolo specifico proprio sull’End Of Waste dal quale è stato concepito il primo DM n. 152/2022 sui rifiuti delle costruzioni. Il decreto ministeriale in questione, però, può essere considerato solo come un primo passo normativo poiché, a distanza di appena due anni, è stato abrogato e sostituito dall’attuale DM n. 127/2024, entrato in vigore il 26 settembre 2024 e al quale gli operatori del settore hanno dovuto allinearsi entro il 25 marzo scorso.

Cos’è e le finalità dell’End of Waste nelle costruzioni
L’End of Waste è un processo tale per cui un rifiuto smette di essere definito e considerato come tale, ma si trasforma invece in un nuovo prodotto o una risorsa da riutilizzare chiamato “aggregato recuperato”.
Si tratta di uno strumento centrale delle politiche italiane ed europee che puntano a rafforzare il modello di economia circolare al posto di quello lineare, secondo il quale la materia, una volta terminato il ciclo di vita, viene scartata.
È evidente che il riuso dei rifiuti da costruzione nell’edilizia è un’opportunità sostenibile per la collettività: si riduce l’impatto ambientale e la quantità di rifiuti smaltiti e diminuisce il ricorso a risorse naturali e materie prime vergini.
Ma l’End of Waste è un’opportunità anche per le imprese del settore edilizio: si riducono i costi per lo smaltimento dei rifiuti, apre le porte a nuovi mercati, migliora l’immagine delle imprese edilizie e genera un aumento dell’occupazione di manodopera specializzata.
Anche i numeri confermano il ruolo cruciale dei rifiuti da costruzione e demolizione nella transizione ecologica. Secondo l’ANCE rappresentano i rifiuti speciali principali prodotti sia a livello nazionale (circa il 47,7%), sia europeo (circa il 35%).
Non è un caso, infatti, che da Bruxelles siano stati stabiliti livelli di riciclo pari al ben 70%. Ma anche guardando in casa, il PNRR assegna oltre la metà delle risorse a interventi che impattano sul settore delle costruzioni e, di queste, oltre il 60% concorre alla rivoluzione verde.
Per farsi un’idea della mole di materiale di cui si sta parlando e dei risultati raggiunti, basta guardare ai dati del Rapporto Rifiuti Speciali 2024 dell’ISPRA: nel 2022 l’Italia ha prodotto quasi 98 milioni di tonnellate di rifiuti legati all’edilizia, tra rifiuti da demolizione e costruzione, terre e rocce e materiali da dragaggio, con un tasso di riciclo del 79,8%, superiore all’obiettivo UE del 70%.
Se, però, come riportato sempre nel Rapporto Ispra, ai soli rifiuti da demolizione e costruzione si aggiungono altri rifiuti prodotti da tali attività (come, ad esempio, i rifiuti di imballaggio, gli oli esauriti, ecc.) le tonnellate sono quasi 80,8 milioni, ovvero il 50% del totale dei rifiuti speciali, pari a 161,4 milioni di tonnellate.

Cosa prevede la normativa dell’End of Waste nelle costruzioni
In base all’art. 184-ter del D.lgs. n. 152/2006 (che riprende la Direttiva Quadro europea sui Rifiuti), un rifiuto cessa di essere tale quando viene “sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio”. Ma per farlo, bisogna rispettare quattro precisi criteri:
- l’aggregato recuperato deve essere utilizzato per scopi specifici (illustrati sotto);
- deve esistere un mercato o una domanda per il prodotto ottenuto;
- l’aggregato recuperato deve soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- l’utilizzo del prodotto riciclato non deve portare impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
Il Decreto Ministeriale n. 127/2024 riprende questa definizione ed entra più nello specifico, distinguendo, nelle due tabelle dell’Allegato 1 della normativa, quali siano i rifiuti inerti:
- da attività di costruzione e demolizione;
- di origine minerale.
Rientrano nella prima categoria, tra i diversi materiali, il cemento, i miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e i rifiuti misti o urbani non differenziati derivanti dall’attività di costruzione e demolizione. Fanno parte della seconda categoria, ad esempio, gli scarti di ghiaia, pietrisco, sabbia e argilla.
La normativa, poi, va ancora di più nello specifico, elencando in maniera definita gli scopi specifici per i quali si può produrre l’aggregato recuperato, ovvero per:
a) realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
b) realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell’ingegneria civile;
c) realizzazione di miscele bituminose e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;
d) realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;
e) realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;
f) confezionamento di miscele legate con leganti idraulici (quali, ad esempio, misti cementati, miscele betonabili);
g) confezionamento di calcestruzzi;
h) produzione di clinker per cemento;
i) produzione di cemento.
Quindi, dal riciclo del cemento è possibile ottenere nuovo cemento. Come avviene, in pratica?

End of Waste: da scarto a nuovo cemento per l’edilizia
Il processo di produzione degli aggregati recuperati comincia dalla raccolta di materiali inerti contenenti cemento indurito, malte, calcestruzzo armato o semplice. Poi si passa al pretrattamento che consiste nell’isolare gli scarti utili da altri materiali (come la plastica, i metalli o il legno), per ottenere un composto omogeneo di rifiuti cementizi.
Nella fase successiva si procede con la frantumazione dei blocchi di calcestruzzo, con la vagliatura e separazione magnetica (per rimuovere eventuali altre impurità) e con la separazione granulometrica, per dividere il composto in base alle dimensioni del materiale ottenuto.
La frazione più fine, quella polverosa, viene ulteriormente trattata per rimuovere composti idrati o per migliorarne la reattività pozzolanica, diventando un nuovo prodotto riutilizzabile nel processo edilizio e qualificato come “non più rifiuto”.
Il materiale ottenuto può essere, così, riciclato come aggregato per calcestruzzi non strutturali oppure come componente attivo o sostitutivo parziale del clinker.
Nella sua scelta verso la sostenibilità, Heidelberg Materials rimacina nuovamente il materiale trattato per produrre nuovo clinker o cemento Portland modificato. Il tutto attraverso controlli qualitativi rigorosi per valutare parametri critici come, ad esempio, l’assorbimento dell’acqua (spesso elevato negli aggregati riciclati) e la massa volumica dei granuli.
Solo nel 2024, ben il 10,8% della produzione totale di calcestruzzo in Italia, pari a 221.115 m3 di materiale, è stato prodotto da Heidelberg Materials impiegando più di 31.000 tonnellate di aggregati industriali. Altre 19.600 tonnellate di aggregati riciclati sono stati, invece, impiegati nel confezionamento di 76.771 m3 di calcestruzzo, coprendo il 3,7% della produzione complessiva italiana.
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